III – STUDENTI (1) Tipologie

Gli studenti dell’Istituto si distinguono in ordinari, straordinari, uditori, fuori corso e ripetenti.
 
Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’ISSRM, con il regolare superamento di tutti gli esami.
Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato in Scienze Religiose, è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato.
Gli studenti che hanno conseguito i loro titoli di studio in un paese estero, devono dimostrare che il titolo di studio in loro possesso è valido in Italia per l’iscrizione all’Università di Stato, in base agli accordi culturali esistenti tra la Repubblica italiana e il governo di quel paese. Dovranno presentare traduzione in lingua italiana del titolo di studi e Dichiarazione di valore, attestante il numero complessivo degli anni di studio necessari per il conseguimento di tale diploma (almeno 12 anni di scolarità complessiva). Inoltre per gli studenti stranieri, è richiesto un certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana (Livello C1). A discrezione del Preside dell’Istituto o del Vice Preside, potrà essere richiesta allo studente la frequenza di alcuni corsi integrativi, con il regolare superamento dei rispettivi esami.
Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose.
 
Sono studenti straordinari coloro che, o perché privi del suddetto titolo di ammissione all’Università di Stato o perché non aspiranti al grado accademico, frequentano gli insegnamenti predisposti dall’ISSRM o buona parte di essi, con relativo esame, ma senza conseguire i gradi accademici.
Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare i corsi per i quali chiede l’iscrizione.
Il curriculum degli studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entri in possesso delle condizioni previste dalla tipologia precedente.
 
Gli studenti uditori sono coloro che, avendone la necessaria preparazione e con il consenso del Preside dell’Istituto o del Vice Preside, sono ammessi a frequentare alcuni corsi offerti dall’ISSRM, con possibilità di sostenere i relativi esami. Possono iscriversi a un massimo di cinque corsi istituzionali all’anno. A questi si può aggiungere l’iscrizione a eventuali corsi di aggiornamento. L’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti e all’accettazione da parte della Presidenza. Gli uditori possono sostenere gli esami dei corsi frequentati, ma solo entro la sessione autunnale dell’anno accademico successivo all’anno di frequenza del singolo corso.
Sono studenti fuori corso, per un periodo massimo di sette anni, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
– dopo aver concluso la frequenza ai corsi negli anni curricolari previsti, devono ancora iscriversi per completare le prove d’esame o per sostenere la tesi;
– pur avendo la frequenza richiesta per accedere agli esami, non hanno sostenuto gli esami necessari per il passaggio all’anno successivo;
– motivatamente chiedono di sospendere la frequenza ai corsi per non più di tre anni consecutivi, rimanendo iscritti all’Istituto.
 
Al termine dell’ultimo anno fuori corso gli studenti che non hanno completato il piano di studi sono considerati decaduti e perdono ogni diritto acquisito.
 
Sono studenti ripetenti coloro che non hanno frequentato almeno i due terzi delle ore di lezione delle discipline dell’anno cui sono iscritti. Sono possibili solo due ripetizioni, dello stesso anno accademico o di anni diversi, nell’arco dell’intero curricolo scolastico intrapreso.
 
Gli studenti ordinari che, senza preavvertire per iscritto la Segreteria, risultano assenti dalle lezioni per un intero semestre e gli studenti fuori corso che non rinnovano l’iscrizione all’Istituto per due anni consecutivi debbono considerarsi decaduti e perdono ogni diritto acquisito.