III – STUDENTI (5) Forme di rappresentanza

Gli studenti, entro la fine di ottobre, eleggono in autonomia due rappresentanti per ogni anno di corso tra gli studenti ordinari (cfr. Statuto, art. 28) e ne comunicano i nominativi alla Segreteria.
Restano in carica sino alla successiva elezione ed entro la fine di ottobre:
a) eleggono al loro interno due studenti che partecipano al Consiglio di Istituto (cfr. Statuto, art. 11), uno per il triennio, uno per il biennio;
b) fissano un programma di attività che avranno cura di rendere noto agli studenti e alla Presidenza, la quale si riserva di suggerire integrazioni, modifiche o cancellazioni. I rappresentanti hanno il compito di sottoporre al Preside problemi ed esigenze. A sua volta il Preside si riserva di convocare i rappresentanti degli studenti qualora lo richiedano i problemi connessi con la vita dell’Istituto.
Su richiesta dei rappresentanti, gli studenti possono riunirsi in assemblea (cfr. Statuto, art. 28). L’orario e le modalità dell’assemblea devono essere concordati con il Preside.

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