III – STUDENTI (3) Forme di rappresentanza

Gli studenti, entro la prima decade di novembre, in autonomia eleggono due rappresentanti per ogni corso (cfr. Statuto, art. 28) tra gli studenti ordinari e ne comunicano i nominativi alla Segreteria. 
I rappresentanti hanno il compito di sottoporre al Preside problemi ed esigenze degli studenti. A sua volta il Preside si riserva di convocare i rappresentanti degli studenti qualora lo richiedano i  problemi connessi con la vita dell’Istituto. Restano in carica sino alla successiva elezione ed entro la metà di gennaio:
a) eleggono al loro interno due studenti che partecipano al Consiglio di Istituto (cfr. Statuto, art.11), uno per il triennio, uno per il biennio;
b) fissano ogni anno un programma di attività che avranno cura di rendere noto agli studenti in corso e alla Presidenza, la quale si riserva di suggerire integrazioni, modifiche o cancellazioni.
 
Gli studenti possono riunirsi in assemblea (cfr. Statuto, art. 28) su richiesta dei rappresentanti. L’orario e le modalità dell’assemblea devono essere concordate con il Preside.
 
Gli studenti, in quanto categoria corresponsabile della vita e dello sviluppo dell’Istituto, sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dall’Istituto stesso.